Il sequestro dell’opera edilizia abusiva comporta non l’impossibilità di eseguirne la sua demolizione, ma l’onere, per il soggetto che vi è legalmente tenuto, di chiedere all’Autorità Giudiziaria che lo ha disposto l’autorizzazione a procedervi.
Consiglio di Stato, sezione IV, 23 agosto 2021, sentenza numero 6021