Le opere insistenti su aree soggette a vincolo idrogeologico non sono condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato apposto successivamente alla presentazione dell’istanza di condono, senza che residui alcun “diaframma” di discrezionalità in capo all’amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive.
Consiglio di Stato, sezione VI, 1 settembre 2021, sentenza numero 6140.