Il chiarimento reso dalla Stazione appaltante comporta inequivocabilmente la modifica essenziale del requisito di partecipazione richiesto ai concorrenti, prima obbligati a dichiarare la percentuale media di frazione estranea alla lavorazione, poi radicalmente esentati dalla dichiarazione stessa che va a modificare il disciplinare di gara rendendolo illegittimo.
Tar Puglia, sentenza numero 1348/2021