I criteri di valutazione che la Commissione di concorso redige nella prima riunione ai sensi dell’art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere formulati non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove; occorre pertanto che vangano formulati anche i criteri motivazionali ovvero i pesi valutativi in base ai quali attribuire il punteggio complessivo riservato alla singole prove.