In tema di imposte sui redditi, costituiscono proventi derivanti da fatti illeciti, da sottoporre a tassazione anche allorquando non siano classificabili nelle categorie reddituali di cui all’articolo 6, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, anche i vantaggi patrimoniali conseguenti all’avere evitato un danno.
Corte di Cassazione, ordinanza numero 28629/2021