E’ inderogabile la distanza tra edifici

da | Nov 3, 2021 | Diritto Amministrativo, Edilizia

La disciplina dettata in materia di distanze fra fabbricati, che prevede la necessità di una distanza minima inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, si applica anche nel caso in cui la nuova costruzione risulti posta a una quota inferiore rispetto a quella antistante. La regola delle distanze legali tra costruzioni, è applicabile anche alle sopraelevazioni e la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate deve essere rispettata anche in caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi. La disciplina inoltre vincola anche i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici ed è una norma imperativa in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza.

Consiglio di Stato, sezione II, 19 ottobre 2021, numero 7029