La legittimazione ad agire contro una procedura espropriativa spetta sia ai proprietari dei terreni colpiti che a tutti gli altri soggetti titolari di un interesse qualificato ad essi ricollegabile, che deve essere provato sulla base di un titolo giuridico. Tra i titolari di diritti reali o personali di godimento, solo l’enfiteuta è espressamente preso in considerazione ai fini della corresponsione dell’indennità di esproprio; agli altri non è riconosciuto il diritto ad indennità aggiuntive.
Coniglio di Stato, sezione II, 9 novembre 2020, numero 6863