La violazione dell’obbligo contrattuale, assunto dal venditore nei confronti dell’acquirente, di provvedere alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile venduto rientra nella disciplina dell’inadempimento ed obbliga il venditore al risarcimento del danno. Questo consiste, oltre alla somma necessaria a cancellare i vincoli ed al compimento delle relative formalità, anche nella perdita definitiva del guadagno che una vendita tempestiva avrebbe consentito, dovendo l’attore fornire la relativa prova.
Corte di Cassazione, sezione II ordinanza numero 38317