È nullo l’avviso di accertamento fiscale notificato per posta ordinaria se l’ufficio non dimostra l’espletamento del corretto iter di notifica in caso di temporanea assenza del destinatario, producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale del plico contenente l’atto impositivo.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza 695/4/2022.
In precedenza la Corte di Cassazione (10012/2021) aveva formulato il principio di diritto per cui, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non veniva consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria poteva essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunicava l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.