È nullo l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, se l’ufficio non prova che sia stato emesso in data antecedente al 31 dicembre 2020, termine previsto dall’articolo 157 del decreto Rilancio.
Nel caso in esame l’ufficio non aveva fornito alcuna prova del fatto che l’atto fosse stato emesso entro i termini e non aveva contestato l’eccezione del ricorrente, il quale sosteneva che l’avviso di accertamento fosse stato sottoscritto digitalmente in data successiva al 31 dicembre 2020.
Così si è espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la sentenza 1495 del 2022.