L’ostentazione dei rapporti con altre donne e quindi il tradimento, accompagnata dal disprezzo per la persona con la quale c’è uno stabile rapporto di convivenza, rientra nel reato di maltrattamenti in famiglia ( articolo 572 del Codice Penale). La Corte di Cassazione, anche se la legge sulle unioni civili non ha previsto un obbligo di fedeltà essendo un rapporto che si può rompere in qualunque momento, ricorda comunque che esiste un obbligo irrinunciabile di rispetto reciproco, che viene meno quando la partner viene umiliata, perché informata, con arroganza, della presenza di altre donne.
Corte di Cassazione, sentenza 41568 del 2022.