Ogni qualvolta la variante urbanistica abbia l’effetto di aumentare il valore di un terreno, favorendone il proprietario, la relativa determinazione amministrativa non assume un rilievo solo urbanistico ma, comportando l’accresciuta possibilità di sfruttamento edilizio dell’area interessata, ha l’effetto di provocare un aumento del valore dell’immobile e, quindi, la determinazione amministrativa si traduce nell’attribuzione di un vantaggio economico riconducibile alla nozione di “attribuzione di vantaggio economico di qualunque genere” prevista dall’articolo 12, comma 1, della legge 241/1990.
La rilevanza di tale principio porta con sè la giuridica concreta conseguenza dell’insufficienza dei criteri di partecipazione che caratterizzano l’adozione della variante urbanistica e impone la preventiva fissazione di criteri e modalità di scelta che garantiscano e rispettino il principio della pubblicità e trasparenza, nonché della par condicio dei soggetti concorrenti, affinché ogni interessato possa presentare la propria candidatura e partecipare con proprie aree in posizione paritaria. Diversamente, l’effetto diretto della variante è quello di individuare il soggetto beneficiario dell’attività pubblicistica dell’amministrazione pubblica. Sicché, al fine di un paritario e trasparente trattamento per tutti i possibili concorrenti nella procedura di variante, si deve ricorrere, prima della approvazione delle delibere di modificazione urbanistica, alla predeterminazione dei criteri e modalità di valutazione che garantiscano il pari trattamento dei possibili candidati, quali soggetti interessati.
Consiglio di Stato (VI sezione, sentenza 8564 del 2022.