Pedinamento del vicino di casa: non costituisce un fatto di lieve entità

da | Gen 27, 2023 | Diritto Penale

Pedinare il vicino di casa, rivolgergli occhiatacce e scattargli fotografie di nascosto. Non si tratta di dispetti ma di vere e proprie molestie alla base di gravi episodi di stalking condominiale. Una condotta molesta su cui non è possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’articolo 612 bis del Codice penale punisce comportamenti persecutori che causano nella vittima «un perdurante stato di ansia, un fondato timore per la propria incolumità e la costrizione ad alterare le proprie abitudini». Nel caso in cui un condòmino denunci episodi del genere all’amministratore, quest’ultimo è tenuto a invitarlo a rivolgersi alla questura. L’articolo 8 della legge 38/2009 prevede una procedura per cui la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e chiedere un ammonimento ai danni dell’autore della condotta vietata. Qualora l’istanza sia fondata, il questore ammonisce il soggetto e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge.

Corte di Cassazione sentenza 49269/2022.