In base all’articolo 1122-ter del Codice Civile, l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni del condominio deve essere deliberata in assemblea condominiale (con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).
La delibera assembleare non costituisce però l’unico presupposto legale per l’avvio del trattamento. Infatti un sistema di videosorveglianza condominiale può essere installato per perseguire il «legittimo interesse» alla protezione della vita, dell’integrità fisica delle persone e della proprietà privata, a condizione però che, su tali interessi, non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali delle persone riprese (articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento Ue 2016/679).