È nulla l’estromissione di Comuni facenti parte l’unione che sia stata adottata con decisione unilaterale dagli organi associativi in assenza di una previsione in tal senso dello statuto dell’ente associativo, in quanto adottata in situazione di carenza di attribuzione. La base volontaristica dell’adesione, almeno fino a quando non entrerà in vigore il previsto modello obbligatorio, demanda solo ai comuni che hanno aderito in origine all’unione l’iniziativa di recedere dallo stesso. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’unione ha la natura di ente di secondo livello e che tale natura fa sì che le modalità organizzative della stessa siano rimesse agli atti adottati dai relativi organi, in particolare lo Statuto e i regolamenti. Inoltre, ha evidenziato che. in via di prassi, i comuni hanno affidato al ben più flessibile modello negoziale delle c.d. convenzioni la fase di attuazione degli obiettivi statutari; tuttavia, le convenzioni non possono spogliare il comune della titolarità della funzione oggetto dell’accordo negoziale, ma tutt’al più si risolvono in mere deleghe allo svolgimento di determinate funzioni da parte dell’unione.