L’impresa ritardataria che fa perdere il bonus fiscale del 110% paga il danno.
Chi perde il vantaggio fiscale legato al Superbonus 110% per ritardi evidentemente imputabili all’impresa edile, ha diritto a ricevere il risarcimento del danno, calcolato in base alla differenza rispetto all’aliquota più bassa cui il committente potrà aver accesso. È quanto deciso dal Tribunale Civile di Frosinone con la sentenza n. 1080 del 2 novembre 2023, prima pronuncia in materia di mancato accesso ai bonus edilizi per fatto imputabile all’impresa esecutrice.