È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in relazione agli articoli 2, 3, 10 e 38 della Costituzione, nella parte in cui ammette che l’impossibilità di acquisire la conoscenza della lingua italiana (e il relativo certificato linguistico) in ragione di una grave ed accertata disabilità sia comunque preclusiva del conseguimento della cittadinanza italiana.
Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, ord. 30 maggio 2024, n. 145 – Pres. Caso, Est. Luperto