Amministrazione di sostegno

 

L’amministratore
di Sostegno

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi e bisogni.

Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.

Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
  • dal coniuge
  • dalla persona stabilmente convivente
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore
  • dal pubblico ministero

 

I responsabili dei servizi sociali direttamente impegnati nell’ assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare del Tribunale Civile di Competenza il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Per la presentazione del ricorso non è necessaria l’assistenza di un avvocato.

L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del Giudice Tutelare.

 

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

  • le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno
  • la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
  • l’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
  • i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
  • la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

  • il coniuge che non sia separato legalmente
  • la persona stabilmente convivente
  • il padre, la madre
  • il figlio
  • il fratello o la sorella
  • il parente entro il quarto grado
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Informazioni: come fare ricorso presso il Tribunale Civile di Bologna

Compilare il modello di ricorso proposto indicando i dati anagrafici completi del ricorrente, del beneficiario e dei parenti del medesimo.

Compilare la nota di accompagnamento nelle parti contrassegnate con X.

Acquistare una marca da bollo dell’importo di € 27,00 e applicarla sulla nota di accompagnamento nell’apposito spazio. Il giudizio è esente dal versamento del contributo unificato e da imposta di registro. E’ soggetta però ai diritti di copia: il rilascio delle copie del decreto di nomina dell’amministratore è soggetto al pagamento dei diritti di copia come da normativa vigente che variano in funzione del numero delle pagine.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

  • Fotocopia della carta di identità del/i ricorrente/i e del beneficiario e dell’amministratore proposto.
  • Certificati medici specialistici attestanti il tipo di malattia da cui è affetto il beneficiario rilasciati da struttura pubblica e ogni altro certificato o referto utile all’accoglimento del ricorso o perizia medico legale asseverata.
  • Documentazione relativa alle operazioni da compilare (es. copie contratti conto correnti bancari, copia libretto di pensione o CUD, copia rogiti notarili ecc.);
  • Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario (se tenuto a farlo);
  • Estratto dell’atto di nascita del beneficiario con le generalità dei genitori, anche se deceduti.

Qualora il beneficiario non possa comparire all’udienza fissata per essere esaminato dal Giudice Tutelare, occorre produrre certificato medico di INTRASPORTABILITA’ (rilasciato dalla struttura che ospita il beneficiario o da medico specialistico se il medesimo è domiciliato presso la propria abitazione). In mancanza di tale documento il beneficiario si dovrà presentare in udienza.

Se sono stati depositati tutti i documenti necessari e se all’udienza fissata saranno presenti il beneficiario e l’amministratore proposto, il decreto di nomina potrà essere emesso alla medesima udienza e l’amministratore potrà prestare il giuramento ed assumere immediatamente le funzioni attribuitegli.

Se la documentazione risulterà incompleta ovvero in caso di assenza dell’amministratore all’udienza, l’amministratore potrà assumere le funzioni solo dopo aver prestato il giuramento ad altra udienza che verrà all’uopo fissata.

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