Amministrazione Immobiliare

 

Amministrazione immobiliare

lo Studio Legale Matteucci svolge, per conto dei propri Clienti l’attività di gestione immobiliare civile residenziale e commerciale nel perseguimento delle scelte strategiche indicate con l’obiettivo di valorizzare costantemente gli immobili e gestire tutti gli atti di amministrazione e messa a reddito.

Particolare attenzione viene posta nel redigere rapporti contrattuali di locazione e gestione, monitoraggio degli incassi ed eventuali insoluti,  contenziosi legali, la gestione contabile dei contratti ivi compreso il ribaltamento dei costi ripetibili ai conduttori, l’istruzione e la gestione di tutte le pratiche relative alle operazioni di compravendita immobiliare che dovessero essere poste in essere, l’elaborazione periodica di reporting operativo immobiliare, la manutezione ordinaria nonché gli interventi d’urgenza e di messa in sicurezza, l’individuazione dei professionisti e dei fornitori di servizi cui affidare la gestione tecnica degli immobili, il coordinamento del personale addetto agli stabili.

Responsabilità dell’amministratore di condominio e mancata fruizione bonus 110%

L’amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile per la mancata fruizione dell’agevolazione fiscale inerente il Superbonus 110%.

È importante che segua in prima persona gli interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale e si occupi degli adempimenti necessari per godere del beneficio fiscale.

La giurisprudenza ha confermato la responsabilità dell’amministratore per la mancata fruizione dell’agevolazione fiscale da parte del condomino, se vi è dimostrazione che questo danno non si sarebbe verificato nel caso di corretto adempimento; in tal senso, si fa riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione n.22343 del 26/09/2017 e n.11548 del 14/05/2013.

Per evitare questa situazione, è fondamentale per l’amministratore di condominio seguire l’intero iter di realizzazione degli interventi e della richiesta del beneficio fiscale, avendo piena cognizione delle varie fasi e delle procedure ex lege previste.

Queste attività potranno essere oggetto di compenso aggiuntivo su riconoscimento dell’assemblea, qualora non si ritenga sufficiente il compenso forfettario in precedenza concordato.

Termini convocazione assemblea condominiale

La legge dispone che: «L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione».  

La norma fissa un termine tassativo di cinque giorni, prima di quello della riunione stabilita, per portare a conoscenza della convocazione tutti i condomini che hanno diritto di partecipare all’assemblea. Si tratta di un termine minimo inderogabile, che non può essere abbreviato da diverse disposizioni contenute nel regolamento condominiale.

La decorrenza del termine è riferita alla data fissata per la riunione dell’assemblea in prima convocazione, e non a quella della seconda, che solitamente è prevista per il giorno successivo, anche quando, la prima convocazione va deserta e l’assemblea si svolge effettivamente nella data della seconda convocazione

Registro dell’Anagrafe Condominiale

Con l’art. 1130, comma 6, la nuova Legge sul Condominio attribuisce all’amministratore l’onere di curare la tenuta del Registro dell’Anagrafe Condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari dei diritti reali e di diritti personali di godimento, compresivi del codice fiscale, della residenza o domicilio, dei dati catastali di ciascuna unità immobiliare.
Ogni variazione deve essere comunicata in forma scritta all’amministratore entro 60 giorni.

Consiglio di condominio: decisioni vincolanti solo se approvate anche dall’assemblea.

Il novello art. 1130 bis c.c. consente all’assemblea, nell’ambito delle attribuzioni attribuitile seppure a titolo esemplificativo dall’art. 1135 c.c., di nominare, oltre all’amministratore, anche un consiglio di condominio, un organo cioè votato a garantire una più efficiente e trasparente tutela degli interessi dei condomini nei complessi immobiliari con più di dodici unità immobiliari e dunque dotati di molteplici strutture comuni.
Le decisioni assunte da tale più ristretto consesso condominiale sono vincolanti per i codomini solo se rimesse ad una successiva approvazione dell’assemblea.

Certificato di Prevenzione Incendi: profili penali e civili di proprietari ed amministratori.

Il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) attesta il rispetto della normativa di prevenzione di incendi, oltre alla sussistenza dei requisiti di sicurezza nei locali in cui si svolgono attività che comportano l’impiego o la detenzione di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportino – in casi di incendio – gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni.

Tali attività sono individuate da un decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R. n. 151/2011) che specifica anche il periodo di validità del certificato, nonché l’obbligo di richiederne il rinnovo alla scadenza «sia a seguito di intervenute modifiche della struttura dei luoghi o delle quantità e qualità delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogniqualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate».

Sanzioni per omessa Certificazione Prevenzione Incendi

“Chiunque, in qualita’ di titolare di una delle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita’ o la richiesta di rinnovo periodico della conformita’ antincendio e’ punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attivita’ che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2.”

“Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita’ o della richiesta di rinnovo periodico della conformita’ antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e’ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.”

“Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita’ o la richiesta di rinnovo periodico della conformita’ antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e’ disposta fino all’adempimento dell’obbligo.”

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