Diritto Amministrativo

 

Diritto Amministrativo

Il diritto amministrativo è una branca del diritto pubblico che regola l’organizzazione, il funzionamento e l’attività della pubblica amministrazione.

Le norme di Diritto Amministrativo regolano:

– come è strutturata una Pubblica Amministrazione;
– quali sono gli interessi pubblici che essa persegue;
– quali modalità può utilizzare per la sua azione;
– i rapporti tra il privato e l’autorità amministrativa;

Ad esempio il diritto amministrativo definisce il modo in cui è articolato internamente un Ministero, regola i procedimenti amministrativi che le pubbliche amministrazioni svolgono, individua i tipi provvedimenti amministrativi che una Pa può emettere.
Per azione amministrativa si intende l’attività attraverso la quale gli organi della Pa (apparato statale, regioni, enti locali e altri enti pubblici) provvedono a perseguire gli interessi di natura collettiva ad essi affidati dall’ordinamento.
La cura di tali interessi ad opera della Pa non si realizza sempre ed esclusivamente attraverso gli strumenti del diritto pubblico, e di conseguenza, si parla di attività amministrativa in senso stretto quando si intende fare riferimento a quella attività di amministrazione che viene svolta attraverso gli strumenti di tale ramo del diritto.
Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico, e cioè del diritto proprio degli enti pubblici quando agiscono nella veste di soggetti titolari di posizioni di supremazia dotati di poteri autoritativi.

Il concetto di attività amministrativa “in senso stretto” si riferisce, dunque, all’attività di amministrazione espletata da una pubblica amministrazione in regime di diritto amministrativo, quale complesso di regole disposte per la sua organizzazione e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali.

Il diritto amministrativo si caratterizza pertanto, rispetto agli altri rami del diritto, per i seguenti elementi:
a) la presenza di una autorità amministrativa che agisce utilizzando pubblici poteri (posizione di sovraordinazione);
b) l’adozione di un l’atto amministrativo quale strumento di azione;
c) la posizione sott’ordinata del privato, titolare di un mero interesse legittimo.

Contrariamente a ciò che accade nel diritto civile, nel cui ambito il rapporto giuridico tra due soggetti avviene, in linea di principio, su un piano di parità, nel diritto amministrativo si crea un rapporto di sovraordinazione/subordinazione, fondato sul principio dell’autorità, che vede attribuito alla Pa il potere di sacrificare unilateralmente i diritti del soggetto estraneo ad essa e che con questa entra in rapporto.

Negli ultimi anni molto è cambiato con riferimento a questa tradizionale concezione pubblicistica, soprattutto nella visione di quella che deve essere la moderna pubblica amministrazione e di quelle che devono essere le regole della sua azione.

Affermando che le pubbliche amministrazioni ed i pubblici dipendenti operano al servizio della collettività si abbandona il modello amministrativistico che vedeva invece la Pa collocata in posizione sempre sovraordinata rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento che con essa entravano in rapporto.

Attraverso la concezione più moderna si distinguono, invece, le amministrazioni rispetto ai loro organi di direzione politica ponendole sotto il controllo diretto della collettività utente, attraverso strumenti tipici dell’imprenditoria privata e del diretto riscontro con le regole del mercato (standard minimi per l’erogazione delle prestazioni, raffronti costi/benefici dell’azione amministrativa, adozione del modello concorrenziale nello svolgimento delle attività amministrative, responsabilità gestionale per risultati etc.).

La caduta del segreto d’ufficio costituisce un altro passo in avanti nella direzione appena esposta. Il principio della segretezza degli atti, specialmente di quelli istruttori, era tipico del diritto amministrativo, poiché connesso con l’esercizio di una funzione autoritativa.

 

Non si può, infine, tacere sulla rimozione di quella pietra angolare rappresentata dalla non risarcibilità dei danni provocati per la lesione di interessi legittimi. L’immunità da responsabilità civile per la lesione di un interesse legittimo ha rappresentato parte di quella connotazione autoritativa caratterizzante il nostro diritto amministrativo.

Il principio si fondava sulla concezione dell’immunità dello Stato sovrano e trovava diretto riscontro nell’art. 28 della Carta costituzionale.

DIRITTO AMMINISTRATIVO: SERVIZI CHE OFFRIAMO

Consulenza per la gestione delle procedure di gara e delle commesse relative ad appalti e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

  • Assistenza nelle gare telematiche e su M.E.P.A
  • Impostazione della gara e redazione dei relativi atti, valutazione circa la legittimità dei bandi di gara
  • Presentazione delle offerte, valutazione dei requisiti di partecipazione alle gare, soccorso istruttorio
  • Chiarimenti e quesiti in corso di gara da parte del committente
  • Verifica di offerte anomale
  • Stipula di contratti di appalti
  • Gestione della commessa, consulenza su subcontratti e subappalti
  • Consulenza su varianti, atti aggiuntivi e di sottomissione
  • Assistenza legale nelle sospensioni lavori, proroghe termini e penali
  • Assistenza nella risoluzione dei contratti e richieste risarcitorie conseguenti
  • Responsabilità di buona esecuzione, collaudo e procedure di verifica.

Assistenza in giudizio in tutte le controversie inerenti la contrattualistica pubblica su lavori, servizi e forniture, in favore sia di imprese che di committenti Pubblici.

  • Valutazione dei motivi di ricorso o delle criticità della gara, in vista della presentazione di ricorsi o in caso ricorsi già presentati innanzi al Giudice Amministrativo.
  • Accesso agli atti della gara o nella valutazione delle istanze di accesso agli atti presentate; istanze di precontenzioso innanzi all’ANAC.
  • Giudizi di primo grado da avviare o già avviati innanzi al T.A.R.; giudizi di secondo grado da avviare o già avviati innanzi al Consiglio di Stato.
  • Giudizi di primo grado da avviare o già avviati innanzi al Tribunale Civile, giudizi di secondo grado da avviare o già avviati innanzi alla Corte d’Appello.
  • Accordi bonari in relazione a controversie di natura civile, arbitrati in relazione a controversie di natura civile.

Edilizia ed Urbanistica

 

 

  • Procedimenti per l’approvazione di convenzioni urbanistiche, piani di lottizzazione, piani esecutivi, permessi di costruire, CILA, CILAS e SCIA
  • Interventi edilizi: manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e rigenerazione urbana
  • Valorizzazione e sviluppo di aree o immobili dismessi, di zone agricole e interventi di ricostruzione dopo calamità naturali
  • Operazioni immobiliari, accordi urbanistici e permuta immobiliare terreni e fabbricati
  • Valutazione di interventi edilizi, di osservazioni a piani urbanistici e regolamenti edilizi
  • Predisposizione di accordi e contratti finalizzati all’avvio di operazioni immobiliari
  • Titoli edilizi e di provvedimenti di sanatoria e di condono per abusi edilizi
  • Valutazioni vincoli paesaggistici – documentali – storici
  • Concessione di bonus fiscali collegati ad attività edili, per interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria, straordinaria, sisma-bonus e eco-bonus
  • Espropriazioni per pubblica utilità dall’apposizione del vincolo espropriativo, fino all’eventuale contestazione dell’indennità di espropriazione
  • Controversie amministrative e civili relative all’urbanistica, all’edilizia e all’espropriazione per pubblica utilità

Ambiente

 

  • Gestione dei rifiuti, compresa la bonifica e gestione di siti inquinati, valutazioni di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale
  • Procedimenti amministrativi complessi relativi a infrastrutture e opere strategiche
  • Contenzioso civile, amministrativo e penale relativo ai procedimenti in materia ambientale
  • Vautazione dei requisiti per certificazioni di qualità ISO, EMAS

Processo Amministrativo

Il Processo Amministrativo, che ha trovato una compiuta ed unitaria disciplina nel Codice del Processo Amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, numero 104 in vigore dal 16 settembre 2010, si svolge dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), in primo grado, e dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in secondo grado (per il TAR della Sicilia, il secondo grado di giudizio si svolge davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa); è un processo di parti poiché sono queste, non il giudice, ad avere il potere di darvi l’impulso iniziale, di farlo proseguire, di presentare le prove e di farlo terminare, anche eventualmente senza una decisione finale sulla controversia in essere.

 Le parti coinvolte all’interno del procedimento amministrativo sono: il ricorrente (soggetto che si ritiene leso da un atto amministrativo illegittimo), la parte resistente (di norma l’amministrazione che ha emanato l’atto o posto in essere il comportamento lesivo) e i controinteressati (soggetti che hanno un interesse, contrapposto a quello del ricorrente, alla sopravvivenza del provvedimento impugnato).

 Accanto al rito ordinario, sono previste forme accelerate di risoluzione delle controversie, tra cui un rito abbreviato per le controversie aventi a oggetto provvedimenti di particolare rilievo.
Tra i riti speciali si segnala quello in materia di accesso ai documenti amministrativi e quello in materia di silenzio-rifiuto.

 Il ricorso è notificato, di norma, al resistente e ai controinteressati entro 60 giorni dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato.
Il ricorrente si costituisce in giudizio con il deposito del ricorso presso la segreteria del TAR di competenza.

Le parti intimate possono a loro volta costituirsi in giudizio nel termine di 60 giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, eventualmente presentando memorie, istanze e documenti.

 

Il Processo Amministrativo prevede anche una fase cautelare diretta ad evitare che i tempi necessari ad ottenere una decisione del giudice comportino un ulteriore pregiudizio per la parte lesa da un atto amministrativo illegittimo.

 Una volta conclusa l’istruttoria e svolta l’udienza pubblica di discussione, la causa è assegnata in decisione; il Collegio si riunisce e decide in camera di consiglio.
La decisione può essere di rito o interlocutoria, nel qual caso viene assunta con ordinanza; oppure può concludere il processo definendo il merito, e viene assunta con sentenza.
L’eventuale annullamento dell’atto amministrativo opera con effetto ex tunc.

 

Contro la sentenza di primo grado vi è l’appello che può essere proposto (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza) solo nei riguardi delle sentenze di primo grado non passate in giudicato. Nel giudizio di appello il giudice si pronuncia sulla medesima controversia decisa dal giudice di primo grado.

 Infine, è ammesso il ricorso in Corte di Cassazione soltanto per motivi di giurisdizione.

Cittadinanza italiana per residenza sul territorio italiano: art. 9 legge n. 91 del 5/02/1992

 

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato civitatis, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.

La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto iure soli, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La ‘cittadinanza per matrimonio’ è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente. Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno status che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro della Ue, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della cittadinanza europea. Secondo la testuale dizione del trattato di Maastricht (TUE), è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

La cittadinanza dell’Unione europea comporta una serie di norme e diritti ben definiti, che si possono raggruppare in quattro categorie:

  • la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio dell’Unione;
  • il diritto di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza;
  • la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro in un paese terzo nel quale lo Stato di cui la persona in causa ha la cittadinanza non è rappresentato;
  • il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al mediatore europeo.

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione ;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

La legge di conversione 1° dicembre 2018 n. 132 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, prevede il requisito della conoscenza della lingua italiana per i richiedenti la cittadinanza italiana per residenza.

AVVERSO IL DINIEGO DELLA CITTADINANZA ITALIANA SI PUO’ PROCEDERE A RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in GU n. 77 del 31-3-2023) riorganizza sistematicamente la materia, estende la digitalizzazione all’intero ciclo di vita dell’appalto, abbandona le linee guida ANAC e conferisce centralità a numerosi principi generali.

Una delle parti più innovative del nuovo codice è sicuramente la presenza di molti principi generali, tra i quali se ne evidenziano due: il principio del risultato ed il principio della fiducia rispettivamente articolo 1 e 2.

Il primo deve intendersi quale interesse pubblico primario che le stazioni appaltanti devono perseguire nell’esercizio della loro attività affidando il contratto e vigilando sulla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Quest’ultima non è più una finalità, bensì la modalità per conseguire il miglior risultato possibile nell’affidamento ed esecuzione del contratto. Ed ancora, quello del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale, in sostanza, nella funzione assegnatagli di principio guida per la soluzione del caso concreto, si rivela il principio di maggior rilievo tra quelli enunciati dal codice.

Con il principio della fiducia nell’azione legittima della Pubblica Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, si prova a fare breccia e a delimitare la burocrazia difensiva (molto affine alla medicina difensiva). Come esplicitato nella relazione illustrativa al codice la fiducia che viene riconosciuta ai pubblici funzionari non è incondizionata ma rappresenta una sorta di contropartita di ciò che l’ordinamento si aspetta dall’azione amministrativa, ossia il perseguimento del risultato. Importante, inoltre, lo spartiacque tracciato tra ciò che, ai fini della responsabilità amministrativa, costituisce colpa grave (violazione di regole e norme e l’omissione delle ordinarie cautele) e ciò che invece non può ritenersi tale: la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a parerei delle autorità competenti.

Un’intera parte viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. Per quanto concerne la programmazione la durata del programma relativo a beni e servizi, biennale nell’attuale codice, diviene ora triennale, per uniformità rispetto a quello dei lavori.

È stato previsto come obbligatorio l’inserimento nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi in relazione al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento dell’offerta. Il meccanismo di revisione prezzi si applica nelle ipotesi di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell’importo complessivo originario e opera nella misura dell’80 per cento in relazione alla quota dell’importo variato.

Tra i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, diviene sempre più centrale, quale istituto deflattivo, il Collegio Consultivo Tecnico, esteso anche agli appalti di servizi e forniture. Nel nuovo codice si trova una disciplina di dettaglio dei casi che richiedono pareri obbligatori e, al di fuori di tali casi, delle determinazioni con valenza di lodo contrattuale, salvo che le parti non dispongano diversamente. Disciplinata anche la facoltà di istituire il CCT cosiddetto ante operam per risolvere problemi tecnici o giuridici che possono insorgere nella fase antecedente alla esecuzione del contratto.

 

Codice dei contratti pubblici 2023

 

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