Diritto Tributario
Diritto Tributario
Il Diritto Tributario è definibile come quel complesso di norme e di principi facenti parte del nostro ordinamento che disciplinano e regolano l’imposizione tributaria. Nell’ambito del diritto tributario vi sono norme che regolano i presupposti, le sanzioni e la natura del tributo, ed in questo caso si tratta di norme di diritto sostanziale, e norme che invece regolano l’applicazione del tributo nonché norme punitive e processuali ed in questo senso di parla di diritto tributario in senso lato.
La giurisdizione tributaria si applica a tutte le controversie aventi ad oggetto tasse di ogni genere e specie compresi quelli regionali, provinciali e comunali. Ancora, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie riguardanti sanzioni amministrative irrogate da Uffici Finanziari, sovraimposte, addizionali e le controversie promosse dai singoli concernenti l’estensione, il classamento e la ripartizioni dei terreni e delle singole unità immobiliari.
Processo Tributario
Per le liti tributarie esistono due gradi di giudizio di merito:
primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dagli uffici delle Agenzie delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, dagli Enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli agenti e dai concessionari della riscossione;
appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.
Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere per Cassazione.
Inoltre, sull’accordo delle parti, la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata direttamente con ricorso per cassazione (a norma dell’art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile).
Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il “classamento” dei terreni e l’attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Tramite una banca dati, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante.
L’accesso alla banca dati è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi in cui sono parte in causa, nonché ai soggetti abilitati (professionisti, associazioni) al servizio telematico “Entratel”.
I cittadini possono accedere alle informazioni se in possesso degli estremi di identificazione che consentono l’abilitazione al servizio telematico Fisconline.
Nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2015, n.184, è stato pubblicato il Decreto del Direttore Generale delle Finanze, contenente le regole tecniche per l’avvio del processo tributario telematico.
Il decreto costituisce la prima attuazione dell’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, pubblicato a sua volta nella G.U. 14 febbraio 2014, n. 37.
L’accesso ai servizi del S.I.Gi.T. (www.giustiziatributaria.gov.it) deve avvenire previa registrazione delle parti processuali (agenzie fiscali, enti della riscossione, camere di commercio, enti territoriali locali, professionisti e cittadini), e richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una firma digitale valida.
La costituzione telematica consente alle parti processuali di:
- effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie
- accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice
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