Negoziazione e Mediazione Assistita

Alternative Dispute Resolution

 

La mediazione e la negoziazione assistita, rientrano entrambi nell’ambito dei sistemi di Alternative Dispute Resolution (ADR); si tratta di due istituti che mirano a risolvere le controversie mediante un accordo di natura privatistica tra le parti in lite. La differenza tra i due istituti, risiede nella presenza di un soggetto esterno, terzo ed estraneo alla vicenda (mediatore), che ha il compito di agevolare il dialogo tra le parti, facilitando il raggiungimento di un accordo esaustivo.

La Mediazione Assistita

La Mediazione Assistita è quella “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010). La mediazione può essere obbligatoria, allorquando è condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile, o facoltativa (ovvero disposta dal giudice), considerato che lo stesso, anche in sede di appello, può imporre l’esperimento del tentativo di mediazione che in questo caso diverrà condizione essenziale di procedibilità. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari” (art. 5, co. 1 e co. 1-bis, D.Lgs. 28/2010); nei casi di mediazione obbligatoria, tuttavia, è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, risultano urgenti e indilazionabili.

Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato.

La Negoziazione Assistita

La Negoziazione Assistita può essere volontaria, cioè scelta liberamente dalle parti oppure obbligatoria, quando il procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda (rilevabile d’ufficio o eccepita dal convenuto non oltre la prima udienza).

L’obbligatorietà vige in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione dei crediti in materia di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro ed anche in materia di contratti di trasporto.

La negoziazione invece non si applica:  

– nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; 

– nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva; 

– nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; 

– nei procedimenti in camera di consiglio; 

– nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Nella procedura di negoziazione le parti devono farsi assistere necessariamente da un avvocato, il quale avrà il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, con il divieto per lo stesso di impugnare l’accordo al quale abbia partecipato.

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