Recupero crediti

 

Caratteristiche del credito vantato

Affinché si possa procedere al recupero del credito questo deve possedere particolari requisiti:

  • certo: ovvero il creditore deve essere in possesso di sufficienti elementi che dimostrano l’esistenza del suo diritto e l’ammontare della somma dovuta.
  • liquido: il credito deve essere determinato nel suo ammontare.
  • esigibile: il credito non deve essere sottoposto a condizioni o, se è sottoposto ad un termine, questo deve essere già scaduto.

Prescrizione del credito

Per il creditore, è essenziale poter fornire la prova sia dell’invio della richiesta di pagamento sia della ricezione della stessa da parte del debitore. E ciò soprattutto nell’ipotesi in cui il debitore non provveda al versamento delle somme.
Sono idonee a questo scopo le richieste inviate tramite:

– lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
– messaggio di posta elettronica certificata (la c.d. PEC) ad un destinatario che sia anche esso un indirizzo di posta elettronica certificata

La legge stabilisce dei termini massimi entro i quali richiedere il pagamento di un credito. In linea generale, i diritti di credito si prescrivono  in dieci anni dal momento in cui il credito stesso è sorto.
Per determinati tipi di credito la legge prevede però dei termini più stretti:

  • in cinque anni  i crediti previdenziali, le somme dovute a titolo di affitto per la locazione di immobili, le somme di denaro dovute a titolo di risarcimento del danno (salvo che il danno derivi dall’inadempimento di un contratto nel qual caso il termine resta di dieci anni), i crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, gli interessi
  • in tre anni i diritti dei prestatori di lavoro e le retribuzioni per attività lavorativa di durata superiore ad un mese
  • in due anni i crediti derivanti da sinistri stradali (salvo che si verifichino delle lesioni personali nel qual caso il termine di prescrizione è pari al termine di prescrizione del reato di lesioni personali o di omicidio nei casi in cui si verifichi il decesso), i crediti che derivano da contratti di assicurazione
  • in un anno i diritti che derivano da contratti di spedizione, trasporto (se il trasporto inizia fuori dall’UE la prescrizione è di 18 mesi), il diritto al pagamento delle rate dei premi assicurativi, i crediti dei commercianti per la merce venduta a soggetti che non sono a loro volta commercianti, il credito del mediatore per la provvigione.

 

Procedure per la riscossione del credito: fase stragiudiziale

Allo scopo di ridurre le cause da trattare davanti a un giudice e favorire la conciliazione tra le parti, la legge impone che il creditore, quando non ottiene spontaneamente il pagamento da parte del debitore e intende quindi proporre un’azione giudiziale, debba prima tentare la conciliazione pena il rigetto delle sue richieste da parte del giudice.
Il sistema attualmente in vigore impone a chi intende agire in giudizio per ottenere il soddisfacimento dei suoi crediti di tentare la conciliazione presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia se la richiesta riguarda una delle seguenti materie:

  • Condominio
  • Diritti reali
  • Divisione
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione
  • Comodato
  • Affitto di azienda
  • Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi
  • Contratti bancari
  • Contratti finanziari

Nell’ipotesi in cui il debitore non si presenti all’incontro fissato per la conciliazione o, pur presentandosi, dichiari di non volere aderire alla conciliazione medesima, il mediatore predispone un verbale nel quale da atto del fallimento del tentativo.
Lo stesso accade se all’esito del tentativo le parti non trovano un accordo in questo caso il creditore è libero di ricorrere al giudice per fare valere i suoi diritti.
Se invece si giunge ad una transazione il suo contenuto viene inserito nel verbale che varrà come titolo esecutivo (un titolo, cioè, in base al quale il creditore può procedere al pignoramento dei beni del debitore senza necessità di un provvedimento del giudice).
Con D.L. n. 132/2014, è stato delineato un nuovo strumento per invogliare le parti a tentare di trovare un accordo prima di ricorrere al giudice. Si tratta dell’istituto della c.d. Negoziazione assistita che trova applicazione a partire dal 9 febbraio 2015.
In particolare si impone che colui che vanta un credito dell’importo inferiore o pari ad Euro 50.000 di invitare, tramite un legale, il debitore ad una trattativa che verrà condotta dai legali sulla base di un accordo con il quale le parti si impegnano a tentare in buona fede di conciliare la controversia.
Solo se il debitore non risponde all’invito entro 30 giorni (oppure risponde negativamente) è possibile ricorrere al giudice. Lo stesso accade nell’ipotesi in cui si dia inizio ad una trattativa ma questa non si concluda positivamente nel termine di legge, ovverosia al massimo tre mesi prorogabili (solo su accordo delle parti) per ulteriori 30 giorni.
Va precisato che l’obbligo di proporre la negoziazione assistita non sussiste  nelle materie nelle quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione.

Procedure per la riscossione del credito: fase giudiziale

La fase giudiziale diventa necessaria se il creditore non riesce ad ottenere il pagamento né a seguito dei solleciti di pagamento né a seguito delle trattative che si siano nel frattempo instaurate.
In questa situazione al creditore non resta che il ricorso al Giudice per ottenere un provvedimento che accerti in via definitiva il suo diritto ad ottenere il pagamento per poi procedere al pignoramento dei beni del debitore.
È evidente che l’azione giudiziaria diventa opportuna nella misura in cui il creditore sa che il debitore è in possesso di beni che possono essere successivamente pignorati e sui quali procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto è sempre opportuno prima di ricorrere al Giudice effettuare una valutazione sulla consistenza del patrimonio del debitore per evitare di trovarsi in mano un provvedimento che accerta un diritto che in concreto non può essere soddisfatto.

Normalmente il recupero del credito in fase giudiziale si attua in due forme tra di esse alternative: il ricorso per ingiunzione e la citazione in giudizio.
Il rito ordinario è un vero e proprio processo civile nel quale il creditore, con l’assistenza di un avvocato, ha l’obbligo di dimostrare

  • la fonte del suo diritto di credito
  • di avere eseguito correttamente l’attività prevista a suo carico nel contratto.

Il ricorso per ingiunzione, invece, è possibile quando si ha una prova scritta dell’esistenza del credito (ad esempio: il contratto e la relativa fattura).
In questo caso il creditore depositerà, con l’assistenza di un avvocato, un ricorso al Giudice che emetterà un decreto  con il quale:

  • ordina al debitore di pagare la somma per la quale esiste la prova scritta
  • assegna al debitore un termine di quaranta giorni per opporsi alla richiesta.

Se il debitore non propone nei termini l’opposizione (anche in questo caso con l’assistenza di un avvocato) il decreto diventa titolo esecutivo, un provvedimento, in altre parole, in base al quale si può procedere al pignoramento.
Se invece viene proposta l’opposizione si apre un vero e proprio giudizio ordinario nel quale il creditore dovrà dimostrare la fondatezza della propria pretesa ed all’esito del quale il Giudice potrà confermare il contenuto del decreto oppure revocarlo anche solo in parte.

 

La fase esecutiva è la fase nella quale il creditore che è in possesso di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza che non può più essere impugnata oppure un decreto ingiuntivo che non è stato opposto) procede al pignoramento dei beni del debitore oppure dei crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo soggetto.

L’esecuzione può essere

  1. mobiliare: nella quale ad essere pignorato è un bene mobile di proprietà del debitore
  2. immobiliare: nella quale ad essere pignorato è un bene immobile di proprietà del debitore
  3. di crediti presso terzi: nella quale il creditore chiede al giudice che gli venga assegnato un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo

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